Art. 3.

      1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle singole circoscrizioni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano effettuare il collegamento di cui all'articolo 14-bis devono depositare presso il Ministero dell'interno il corrispondente simbolo di coalizione per gli elenchi circoscrizionali con la denominazione della coalizione stessa. I partiti o i gruppi politici organizzati che non intendano effettuare il collegamento presentano lo stesso simbolo per i collegi uninominali e per gli elenchi circoscrizionali»;

          b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «I partiti o i gruppi politici organizzati, la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, hanno titolo a presentare lo stesso simbolo e la stessa denominazione con i quali hanno conseguito almeno un eletto nelle precedenti consultazioni elettorali».